Anatocismo & Provvedimenti della Legge di Stabilità 2014

Nuovi Provvedimenti in materia di Anatocismo
Anatocismo Bancario

Fino al ’99, sia le banche che la giurisprudenza, ritenevano che, nei rapporti bancari e nei conti correnti, vi fosse un uso normativo che consentisse un'eccezione alla regola stabilita dall'art. 1283 c.c. riguardo l’anatocismo bancario.

La previsione vieta l'anatocismo salvi però gli usi contrari: se si ritiene esistente in ambito bancario un uso della capitalizzazione degli interessi nei conti correnti o in altri rapporti contrattuali, tale pratica è ammissibile. Dal ’99 in poi, vi è stato un cambio di orientamento della giurisprudenza che ha ritenuto la pratica di capitalizzazione degli interessi una pratica non corretta in quanto violante la regola generale fissata dall'art. 1283 c.c., quella per cui gli interessi maturano sul solo capitale dovuto e non sugli interessi maturati in precedenza.

I Provvedimenti Attuali Sull’Anatocismo Bancario

La legge di stabilità 2014, ovvero la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629, interviene a modificare la disciplina dell’anatocismo bancario, introdotto dall’art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1283 del codice civile.

La Giurisprudenza di legittimità, tramite due sentenze, aveva sancito la nullità dell’anatocismo trimestrale (sentenza 4 novembre 2004, n. 21095), per poi giungere a dichiarare la nullità dell’anatocismo bancario annuale in favore della banca e la legittimità di quello annuale in favore del cliente (sentenza 3 dicembre 2010, n. 24418). Gli ultimi tempi sono stati caratterizzati da sentenze che hanno tutelato i diritti del cliente, seguite da leggi o provvedimenti di Bankitalia che hanno creato non poche incertezze.

Dal 1° gennaio 2014 il nuovo testo dell’art. 120, comma 2, del TUB recita:

"All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»"


Lo scopo di questa nuova disposizione è quello di vietare che gli interessi, una volta capitalizzati, possano produrre ulteriori interessi. Si evidenzia la validità del principio secondo il quale nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata alla clientela la parità di conteggio nella produzione degli interessi.
Non si parla più di periodicità di interessi capitalizzati ma di periodicità della liquidazione degli interessi.
La nuova norma garantisce solo la coincidenza temporale della liquidazione degli interessi di tutte le operazione di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione.

La lettera b) elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Quando gli interessi vengono contabilizzati (giornalmente, mensilmente e via discorrendo) questi non confluiscono nella sorte capitale, ma vengono contabilizzati a parte, non dando luogo ad alcuna capitalizzazione.

Si crea in questo modo un “monte interessi” da liquidazione periodica di interessi che non si capitalizza e che non va unito al capitale principale, il quale ha la sua origine nel prestito della banca legittimamente produttivo di frutti, liquidabili regolarmente, una sola volta. Il saldo del conto è dato dalla somma del capitale con il monte interessi.
La previsione della stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori sia creditori, fa sì che detto monte si crei sia in caso di interessi attivi che di interessi passivi e che le appostazioni di segno contrario si compensino in modo automatico.

Software per anatocismo su mutui

Ma l’anatocismo è una pratica utilizzata non solo nei rapporti regolati in conto corrente ma anche in quelli a rimborso rateale come mutui, prestiti, finanziamenti e leasing. Sono quindi tanti i clienti, sia aziende che singoli individui, a voler constatare di essere vittime o meno di anatocismo e a richiedere consulenza a esperti nel settore legale e contabile, allo scopo di ingaggiare una “lotta” contro le banche e gli istituti di credito. Ma non sempre gli strumenti per verificare se si è in presenza o meno di una violazione della norma sono intuitivi e precisi.

A tal proposito esistono applicativi specifici per commercialisti e professionisti del settore, come Mela Cesynt, un software per anatocismo su mutui che non ha bisogno di essere installato sul computer ma che è capace di verificare in pochi clic se si è in presenza di una violazione della suddetta legge. Mela salva i dati inseriti su un cloud online, il quale può essere consultato in qualunque momento. Stampare i dati e le perizie tecnico-contabili o econometriche dettagliate è molto facile e rapido, inoltre, i documenti stampati potranno essere esibiti come prova di possibili interessi usurari in sede di processo. Mela è il software per anatocismo su mutui (e non solo), capace di darti tutto questo. La soluzione definitiva per verifiche rapide e prive di errori.


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