Parte dal 1° Gennaio 2015 il nuovo regime relativo alla formazione continua degli avvocati. Il Consiglio Nazionale Forense ha infatti pubblicato sulla propria pagina ufficiale il Regolamento n. 6/2014 con il quale vengono disciplinate le modalità per la formazione professionale e obbligatoria al fine di ottimizzare l'adempimento stesso dell'obbligo e renderlo proficuo e funzionale per ciascun professionista.

Il regime inerente la formazione continua degli avvocati per il 2015 partirà dal primo di Gennaio ma una Commissione Centrale (composta da  Antonio De Giorgi, Susanna Pisano, Nicola Bianchi, Rosa Capria e Angelo Esposito) avrà l'incarico di valutare preventivamente:

  • - la qualità degli eventi di formazione ed aggiornamento;
  • - la valenza e rilevanza degli eventi a livello nazionale;
  • - la serialità dei corsi di formazione
  • - la modalità di fruizione affinché sia anche a distanza (Fad)

Ovviamente l'obbligo di formazione continua per gli avvocati dovrà essere pienamente coniugabile con il principio di "libertà di formazione" con cui si intende un'ampia libertà da parte dell'avvocato di scegliere quali eventi seguire per soddisfare i propri bisogni formativi.

Riassumiamo i punti salienti del nuovo regime

Partiamo col dire che il regolamento per la formazione continua degli avvocati per il 2015 prevede che sia gli Enti Pubblici e Privati, sia il Cnf, sia il Consiglio degli Ordini potranno organizzare gli eventi formativi  siano essi eventi, convegni, corsi e lezioni.

Periodo di valutazione per l'adempienza dell'obbligo formativo è stabilito per un periodo di 3 anni durante i quali sarà necessario accumulare 60 crediti (con un minimo di almeno 15 annuali) in cui ne dovranno rientrare almeno 9 per materie quali Ordinamento - Previdenza - Deontologia Forense

Regolamento CNF Formazione Continua n. 6_2014 - 2015 sino ad una soglia del 40% dei crediti presenti all'interno di un triennio.  La restante parte dovrà invece essere accumulata attraverso le forme di apprendimento più tradizionali, quelle in aula.

Infine il mancato adempimento dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.

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